NULLITA’ FIDEIUSSIONI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICONCORRENZIALE

Costituisce prassi, in occasione del finanziamento a società di capitali, la richiesta di fideiussioni a persone fisiche, a garanzia del debito.

La Banca d’Italia ha ritenuto che costituisca violazione dell’art. 2 L. nr, 287/1990, la presenza nel “modello tipo” predisposto dall’ABI delle clausole di cui agli articoli 2, “reviviscenza”, 6, “rinuncia ai termini art. 1957 cc”, ed 8, c.d. “sopravvivenza della garanzia”. Posto che tali clausole continuano ad essere presenti anche in contratti-tipo delle banche successivi al 2005, si è sviluppata una vasta giurisprudenza che, in alcuni casi, ha accertato la nullità, parziale o totale, dei contratti di fideiussione. Si segnala, per esempio, Corte di Appello di Milano, 22 gennaio 2020, la quale ha accertato la nullità parziale di un contratto, nonché Cassazione Civile, Sentenza 29810/2017, che, insieme ad altre pronunce di merito, si è espressa per una nullità totale della fideiussione, con liberazione del debitore. In caso di azioni da parte degli istituti di credito, è opportuno che i fideiussori si rivolgano ad un professionista, onde esaminare le pattuizioni del contratto sottoscritto. I professionisti dello studio sono a disposizione per fornire assistenza su quest’argomento di importante rilevanza economica.