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Diritto Tributario

PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI TRIBUTARIE


La cartella esattoriale rappresenta lo strumento mediante il quale l’Amministrazione Finanziaria procede al recupero delle somme dovute dai contribuenti, rappresentate non solo dal tributo principale non corrisposto, ma anche dai relativi accessori (sanzioni e interessi), che incidono pesantemente sul carico complessivo.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (nr. 2044 del 24 gennaio 2023) afferma la natura autonoma delle sanzioni e degli interessi rispetto al tributo principale, con conseguente prescrizione quinquennale (salvo diversa specifica disciplina) delle somme dovute dal contribuente a tale titolo.

1 settembre 2024: ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SANZIONI

L’art. 3-bis del decreto n.87/2024fa espresso riferimento ai principi di proporzionalità ed offensività come cardine del sistema sanzionatorio. Il decreto disciplina espressamente il cumulo giuridico delle sanzioni: qualora con una sola azione/omissione si violino più disposizioni anche riguardanti tributi diversi (e in tal caso si parla di concorso formale), ovvero con più azioni o omissioni si violino la stessa disposizione (concorso materiale), l’amministrazione finanziaria deve irrogare la sanzione più grave con un aumento da un quarto al doppio. Una ulteriore novità riguarda il regime sanzionatorio delle violazioni commesse in più periodi di imposta, anche incidenti su più tributi. Se la violazione riguarda lo stesso tributo ma è commessa in più periodi di imposta, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Viene altresì prevista la riduzione dal 30 al 25% delle sanzioni base in caso di omesso o ritardato pagamento. Rilevano i tempi del “ravvedimento”: se i versamenti vengono effettuati entro novanta giorni il contribuente potrà beneficiare di una riduzione della sanzione pari al 50%. Introdotti benefici in caso di omessa presentazione della dichiarazione: la sanzione scende dal 240% al 120%. La disciplina del cumulo giuridico si applica anche alle ipotesi di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso..


Laura Manzella