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Diritto di Famiglia

IL COEREDE CHE ESEGUE OPERE DI MANUTENZIONE SUL BENE COMUNE CADUTO IN SUCCESSIONE, HA DIRITTO AL RIMBORSO

In caso di successione tra più eredi, è frequente che uno di essi sia in possesso di uno o più immobili caduti in successione, in virtù di particolari rapporti con il de cuius.


Ci si chiede quale sia la sorte delle spese che il coerede sostiene per la manutenzione degli immobili di cui è in possesso, dopo l’apertura della successione e prima dello scioglimento della comunione ereditaria.


La recente Ordinanza della Corte di Cassazione (nr. 1207 del 17 gennaio 2023) ha ribadito il principio secondo cui il coerede che si sia fatto carico di tali esborsi acquisisca il diritto ad ottenere il conseguente rimborso da parte degli altri coeredi, secondo le norme generali in materia di mandato.

Tale diritto potrà essere esercitato in sede di divisione ereditaria, anche in considerazione del fatto che il bene al quale il coerede ha apportato le migliorie vedrà il suo valore rivalutato, con conseguente vantaggio in capo a tutti i coeredi.

CUMULABILITA’ DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA E DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 28727/2023

Con sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, sezione I, ha statuito che, anche nei procedimenti di separazione consensuale dei coniugi, così come espressamente previsto per i procedimenti di separazione contenziosi, è ammissibile proporre ricorso, con il quale si formuli domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale>

IL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO VERSATO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE

La Cassazione, sezione I, con ordinanza n. 31635 del 14 novembre 2023, conferma il principio già dettato dalla Suprema Corte, Sezioni Unite, n. 32914 del 08 novembre 2022, secondo cui le somme versate a titolo di assegno di mantenimento o divorzile in favore del coniuge in corso di causa, sono interamente ripetibili, ove venga accertata l’originaria (e non per fatti sopravvenuti) insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento del contributo, a prescindere dal fatto che il coniuge richiedente abbia agito con mala fede o colpa grave.

L’AFFIDAMENTO CONDIVISO DEL MINORE COMPORTA AUTOMATICAMENTE UNA FREQUENTAZIONE PARITETICA CON CIASCUN GENITORE?

La Cassazione, sezione I, con sentenza n. 24226 del 09 agosto 2023 ha affermato che, in ambito di affido condiviso, il regime di frequentazione paritaria tra genitore e figlio, così come l’eventuale scelta di individuare la madre come genitore collocatario con prevalenza, non sono automatiche, potendo il Giudice individuare un assetto che se ne discosti, senza che vi sia alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità

L’ATTRIBUZIONE DEL SECONDO COGNOME AL MINORE

La Cassazione, sez. I, con l’ordinanza n. 30404 del 2 novembre 2023 ritiene che l’opportunità di attribuire al minore il cognome del secondo genitore debba essere vagliata accertando, in concreto, l’interesse del medesimo, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale, a condizione che il secondo cognome non gli arrechi pregiudizio a causa della cattiva reputazione del genitore e purché non sia lesiva dell’identità personale del minore, già definitivamente consolidata nella trama dei rapporti personali e sociali, con l’uso del solo primo cognome