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Diritto del Lavoro

LA LEGITTIMITA’ DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE IN AMBITO LAVORATIVO

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (nr. 21766 del 2 agosto 2024) conferma l’orientamento giurisprudenziale per il quale è legittimo il comportamento del datore di lavoro che ricorre ad un investigatore privato per accertare comportamenti extralavorativi del dipendente incompatibili con lo stato di malattia. Nello specifico, il ricorso ad un investigatore non viene ritenuto un illegittimo “accertamento sanitario” sulla persona del lavoratore, ma solo ed esclusivamente un legittimo accertamento di circostanze di fatto incompatibili con lo stato di malattia, tali da comportare la rilevanza disciplinare del comportamento del lavoratore.
avv. D. Rosio

IN CAPO AL DATORE DI LAVORO L’ONERE DELLA PROVA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE

Con una recente pronuncia (la nr. 18904 del 10 luglio 2024) la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sul c.d. obbligo di repechage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ovvero per ragioni organizzative e/o economiche). In tale fattispecie, spetta al datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza di mansioni lavorative (anche di rango inferiore e/o a tempo determinato) a cui destinare il lavoratore colpito dal provvedimento di licenziamento, ovvero il rifiuto del lavoratore di essere adibito a tali mansioni, a fronte dell’offerta formulata dal datore di lavoro. Nel caso il datore di lavoro non assolva a tale onere probatorio, il licenziamento deve considerarsi illegittimo, con tutte le conseguenze di legge.
avv. D. Rosio

SE IL VINCOLO FIDUCIARIO VIENE LESO, IL LICENZIAMENTO E’ LEGITTIMO

Il licenziamento disciplinare per giusta causa rappresenta, nell’ambito delle sanzioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente, il provvedimento più grave che può essere irrogato ad un lavoratore dipendente. La Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 23318 del 29 agosto 2024, ha avuto modo di pronunciarsi sul licenziamento di un impiegato bancario che, pur non avendo causato danni patrimoniali all’istituto di credito, aveva posto in essere significative violazioni ai propri doveri (emissione di carte di credito senza la richiesta dei correntisti interessati ed alterazione dei prospetti patrimoniali consegnati ad alcuni clienti). La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento, in quanto i comportamenti del lavoratore, pur inidonei a provocare un danno all’istituto di credito, sono stati ritenuti tali da mettere in dubbio la futura correttezza del dipendente, con irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
avv. D. Rosio