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Diritto Civile

NON DOVUTA LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE IN CASO DI PRELIMINARE SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA


Nella prassi commerciale, le proposte di acquisto di unità immobiliari effettuate per il tramite di un mediatore/agente immobiliare iscritto negli appositi albi, vengono sottoposte ad una condizione sospensiva. Il ricorso a tale istituto avviene, soprattutto nel caso in cui l’acquirente sia in attesa della delibera di erogazione del mutuo da parte dell’istituto di credito.

In caso di mancata concessione del mutuo, e, quindi, di mancata stipula dell’atto di compravendita, la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (la nr. 24838 del 17 agosto 2022) ha chiarito come il mancato avveramento della condizione sospensiva incida sull’efficacia della proposta di acquisto e, di conseguenza, sulla conclusione dell’affare.

Non è pertanto dovuta, in tal caso, la provvigione al mediatore che ha messo in contatto le parti.

NULLITA’ FIDEIUSSIONI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICONCORRENZIALE

Costituisce prassi, in occasione del finanziamento a società di capitali, la richiesta di fideiussioni a persone fisiche, a garanzia del debito.
La Banca d’Italia ha ritenuto che costituisca violazione dell’art. 2 L. nr, 287/1990, la presenza nel “modello tipo” predisposto dall’ABI delle clausole di cui agli articoli 2, “reviviscenza”, 6,”rinuncia ai termini art. 1957 cc”, ed 8, c.d.”sopravvivenza della garanzia”.
Posto che tali clausole continuano ad essere presenti anche in contratti-tipo delle banche successivi al 2005,
si è sviluppata una vasta giurisprudenza che, in alcuni casi, ha accertato la nullità, parziale o totale, dei contratti di fideiussione.
Si segnala, per esempio, Corte di Appello di Milano, 22 gennaio 2020, la quale ha accertato la nullità parziale di un contratto, nonché Cassazione Civile, Sentenza 29810/2017, che, insieme ad altre pronunce di merito, si è espressa per una nullità totale della fideiussione, con liberazione del debitore.
In caso di azioni da parte degli istituti di credito, è opportuno che i fideiussori si rivolgano ad un professionista, onde esaminare le pattuizioni del contratto sottoscritto.
I professionisti dello studio sono a disposizione per fornire assistenza su quest’argomento di importante rilevanza economica

LA CONDOTTA ANOMALA DEL PEDONE LO RENDE RESPONSABILE DEL SINISTRO

L’articolo 2054, comma 1, del Codice Civile prevede una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose in conseguenza della circolazione, salvo il caso in cui lo stesso non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La frequenza con la quale accadono incidenti stradali che vedono coinvolti veicoli e pedoni ha costretto più volte i giudici di merito e di legittimità ad applicare la predetta norma, nonché ad individuare i confini di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro. Non sempre la norma sopracitata assolve il pedone dalla responsabilità civile.
Con la recente Sentenza nr. 25027 dell’8 ottobre 2019 la Cassazione Civile ha escluso ogni profilo di responsabilità in capo al conducente del veicolo che ha investito un pedone che attraversava, in un orario notturno, una strada a scorrimento veloce, caratterizzata dalla presenza di uno spartitraffico al centro della carreggiata. In passato la Cassazione aveva ravvisato un concorso di responsabilità in caso di improvvisa ed imprevedibile comparsa di un pedone sulle strisce pedonali, in occasione del transito di un veicolo che rispettava i limiti di velocità.
Dati anche i rilevanti profili risarcitori ed assicurativi coinvolti, si consiglia l’assistenza di un professionista nel malaugurato caso di sinistro.