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Condominio e Locazione

ANNULLABILITÀ DELLA DELIBERA CONDOMINIALE PER ILLEGITTIMITÀ DELLA CONVOCAZIONE

Con la recente sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024 il Tribunale di Monza ha riconfermato l’annullabilità delle delibere condominiali qualora l’avviso di convocazione dell’assemblea sia stato immesso nelle cassette postali dei condomini o inviato all’indirizzo mail ordinario, poiché tali forme non garantiscono che il condomino abbia effettiva conoscenza del predetto avviso. A seguito delle modifiche introdotte con la riforma del 2012, infatti, gli avvisi di convocazione devono essere effettuati tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna diretta.
avv. A. Sioli

INSTALLAZIONE DI CANNA FUMARIA IN APPOGGIO AL MURO COMUNE DEL CONDOMINIO

Con ordinanza n. 21483 del 31 luglio 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il conduttore di un’unità immobiliare sita in un Condominio può, al pari del proprietario, liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell'edificio. Gli è quindi consentito apporre targhe, insegne e installare una canna fumaria, senza autorizzazione dell’assemblea condominiale, ove tali attività siano funzionali al godimento o al miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto della locazione e purché non risulti alterata la destinazione delle parti comuni dell’edificio, né pregiudicato il pari suo uso da parte degli altri condomini.
avv. A. Sioli

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNI (PISCINA, CAMPO DA TENNIS …) DA PARTE DEL PROPRIETARIO DI BOX, CANTINE E POSTO AUTO

Il Tribunale di Como con sentenza del 26 marzo 2024 n. 359 ha statuito il diritto dei proprietari di soli box, cantine e posti auto, di usufruire degli impianti sportivi comuni del Condominio, quali piscina, campo da tennis e similari, ove il regolamento di condominio di natura contrattuale preveda la partecipazione di tutti i condomini al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie relative a detti beni. L’eventuale delibera condominiale assunta in violazione del principio di cui sopra è da ritenersi nulla e, come tale, non soggetta al termine di 30 giorni per la sua impugnazione.
avv. A. Sioli